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Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10

Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 . (1)

Regolamento regionale 5 settembre 2017, n. 48/R.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 12 febbraio 2016

Art. 8
Circolazione fuori strada dei veicoli a motore per attività faunistico-venatorie
1. Per lo svolgimento delle attività faunistico-venatorie i comuni possono individuare nel proprio territorio percorsi fissi, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), nei quali sia consentita la circolazione fuori strada di veicoli a motore.
2. L'individuazione è fatta secondo i criteri di cui all’articolo 6, comma 2, della l.r. 48/1994 .
3. I comuni individuano i percorsi previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette, del soggetto gestore.
4. Il comune rilascia gratuitamente, per i casi di cui al comma 1, apposito contrassegno di autorizzazione al transito.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.