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Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10

Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 . (1)

Regolamento regionale 5 settembre 2017, n. 48/R.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 12 febbraio 2016

Art. 7
Gestione e valorizzazione delle carni
1. Gli ATC provvedono a proprie spese, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla realizzazione di almeno un centro di sosta, così come definito dalla deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2014, n. 1185 (Approvazione documento recante "Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta “CdS”), aumentandone il numero di uno ogni duemilacinquecento capi di ungulati abbattuti, facendo riferimento ai dati di abbattimento dell'annata precedente. I centri di sosta devono essere dislocati sul territorio di competenza in modo diffuso ed omogeneo e posti a disposizione dei cacciatori di ungulati, attraverso specifiche regolamentazioni e protocolli.
2. Gli ATC predispongono specifici accordi con i centri di lavorazione carni o altre destinazioni autorizzate ai sensi delle norme sanitarie vigenti, finalizzati alla cessione dei capi di ungulati provenienti dalle attività di controllo di cui all'articolo 37 della l.r. 3/1994 , nonché degli eventuali ulteriori capi ceduti dai cacciatori.
3. Gli ATC dispongono altresì, con la propria partecipazione economica alle spese, i percorsi finalizzati all’abilitazione come “cacciatore formato” in materia di igiene e sanità, di cui all’allegato A, capo 6, della deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2013, n. 910 (Direttive inerenti l'applicazione del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali di Trichine nelle carni. Revoca Delibera G.R. n. 926/2007), di almeno due cacciatori per squadra di caccia al cinghiale e di due cacciatori per distretto di caccia di selezione.
4. Ciascun ATC predispone accordi con associazioni locali, attive nel campo della solidarietà sociale, al fine di destinare una quota dei capi di ungulati, provenienti dalle attività di controllo, ad attività di beneficenza alimentare.
5. La Regione, attraverso la programmazione economica agricolo forestale può provvedere alla predisposizione di azioni di valorizzazione della risorsa rinnovabile rappresentata dalla carne degli ungulati selvatici cacciati e abbattuti, anche mediante l'avvio dei percorsi di riconoscimento di qualità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.