Menù di navigazione

Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10

Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 . (1)

Regolamento regionale 5 settembre 2017, n. 48/R.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 12 febbraio 2016

Art. 5
Interventi di controllo faunistico
1. La Regione, nel caso di inefficacia dei metodi ecologici dimostrata sulla base di una valutazione tecnica che tiene conto dei danni rilevati o potenziali, anche eventualmente segnalati dai proprietari o conduttori dei fondi, approva, previo parere dell’ISPRA, piani di controllo, ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 , di validità non superiore ai tre anni.
2. Negli interventi di controllo di cui al comma 1, sono comunque ammessi:
a) le armi di cui all’articolo 31 della l.r. 3/1994 ;
b) l’utilizzo di fari e strumenti di intensificazione della luce;
c) l’utilizzo di attrattivi;
d) l'utilizzo delle metodologie di prelievo basate sull’aspetto, la cerca e trappole selettive;
e) solo per la specie cinghiale, la girata;
f) una volta applicati senza successo metodi di prelievo alternativi, solo per la specie cinghiale può essere utilizzata la braccata, in condizioni di tempo e luogo che escludano significativi impatti su altre specie selvatiche.
3. L'utilizzo delle diverse metodologie viene deciso dalla Regione in accordo con gli ATC o con i gestori degli istituti privati ed il soggetto che coordina gli interventi. L'utilizzo delle trappole deve essere privilegiato nelle aree urbane e peri-urbane e nelle aree agricole ove sia ravvisata l’inefficacia degli altri sistemi di controllo.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le operazioni di cattura possono essere affidate, mediante appositi protocolli di gestione, ai proprietari e conduttori dei fondi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.