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Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10

Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 . (1)

Regolamento regionale 5 settembre 2017, n. 48/R.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 12 febbraio 2016

Art. 3
Individuazione delle aree vocate e non vocate
1. La Regione approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno stralcio del piano faunistico-venatorio regionale nel quale dispone la revisione dei confini attuali delle aree vocate e non vocate per ciascuna delle specie ungulati di cui all'articolo 1, sentiti gli ambiti territoriali di caccia (ATC), includendo nelle zone non vocate: le aree coltivate soggette a danni documentati nel quinquennio precedente, le aree coltivate potenzialmente danneggiabili anche in presenza di opere di dissuasione, i terreni potenzialmente coltivabili da rimettere a coltura, comprese le frazioni boscate e cespugliate tra loro intercluse, attestandone i confini lungo linee fisiche di facile identificazione. Limitatamente alla specie cinghiale sono incluse tra le zone non vocate le zone di ripopolamento e cattura.
2. Nel piano di cui al comma 1, per le aree vocate è determinata la densità obiettivo per ciascuna specie di ungulati di cui all’articolo 1. Nelle more dell'approvazione del piano, la densità per il cinghiale è fissata in 2,5 soggetti ogni 100 ettari al termine della stagione venatoria.
3. Per svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2, la Regione può avvalersi del Centro interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali a fini faunistici (CIRSeMAF) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
4. Fino all’approvazione del piano stralcio di cui al comma 1, restano valide le previsioni sulle aree vocate e non vocate contenute nei piani faunistici venatori provinciali. A seguito dell'approvazione del piano stralcio di cui al comma 1, i piani faunistici venatori provinciali restano validi sino all'entrata in vigore del nuovo piano faunistico-venatorio regionale per le parti non in contrasto con la presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.