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Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10

Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 . (1)

Regolamento regionale 5 settembre 2017, n. 48/R.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 12 febbraio 2016

Art. 16
Controllo della fauna selvatica. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 3/1994
1. Al comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “
Le Province
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione
”, la parola “
provvedono
” è sostituita dalla seguente: “
provvede
” e le parole: “
dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica.
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’ISPRA.
”.
2. Al comma 2 bis dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “
Le Province utilizzano
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione utilizza
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
3. La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2 bis, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all’articolo 51, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia.
”.
4. Il comma 4 dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
4. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la Regione può affiancare al proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione stessa sulla base di programmi concordati con l’ISPRA. Tali corsi dovranno fornire una idonea preparazione circa l’ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché sulle tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo.
”.
5. Al comma 4 bis dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “
dalla Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Regione
”.
6. Il comma 4 ter dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
4 ter. I cacciatori iscritti nel registro di cui all’articolo 28 quater sono equiparati ai cacciatori di cui al comma 4, per le specie di riferimento.
”.
7. Al comma 4 quater dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “
La provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione
”.
8. Al comma 6 dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “
La Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione
”.
9. Al comma 6 bis dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 le parole: “
Le province possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione può
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.