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Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10

Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 . (1)

Regolamento regionale 5 settembre 2017, n. 48/R.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 12 febbraio 2016

Art. 15
Abilitazione alla caccia di selezione. Inserimento dell’articolo 28 quater nella l.r. 3/1994
1. Dopo l’articolo 28 ter è inserito il seguente:
Art. 28 quater Abilitazione alla caccia di selezione
1. La caccia di selezione agli ungulati è esercitata da cacciatori abilitati e iscritti nell'apposito registro regionale.
2. L’abilitazione alla caccia di selezione per il cinghiale richiede la frequenza ad un corso ed il superamento di un esame finale comprendente una prova scritta e una prova di tiro con carabina. Per i cacciatori già abilitati al controllo del cinghiale è sufficiente il superamento di una prova scritta e di una prova di tiro con carabina. Per i cacciatori già abilitati al prelievo selettivo di altre specie è sufficiente il superamento della sola prova scritta.
3. L’articolazione territoriale e le regole per il funzionamento delle commissioni d’esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. In via di prima applicazione confluiscono nel registro regionale di cui al comma 1 i cacciatori già abilitati dalle province toscane o da altre regioni.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.