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Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10

Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 . (1)

Regolamento regionale 5 settembre 2017, n. 48/R.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 12 febbraio 2016

Art. 10
Vigilanza e potere sostitutivo della Regione
1. La vigilanza sul rispetto della presente legge è svolta dai soggetti di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994 .
2. In caso di mancata attuazione delle attività e funzioni previste a carico degli ATC di cui all'articolo 4, comma 9, all'articolo 6 e all’articolo 7, la Regione diffida l'ATC ad adempiere entro trenta giorni. Decorso tale termine, la Regione provvede ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), con oneri a carico del soggetto inadempiente.
3. In caso di mancata attuazione delle attività e funzioni previste a carico dei soggetti gestori delle aree protette regionali e degli istituti faunistici pubblici di cui all’articolo 6, commi 5 e 6, la Regione diffida i soggetti gestori ad adempiere entro trenta giorni. Decorso tale termine, la Regione provvede ai sensi della l.r. 53/2001 , con oneri a carico del soggetto inadempiente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.