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Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10

Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994 . (1)

Regolamento regionale 5 settembre 2017, n. 48/R.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 12 febbraio 2016

Art. 1
Oggetto e obiettivi del triennio
1. La presente legge disciplina, per il triennio successivo alla sua entrata in vigore, la gestione straordinaria delle specie cinghiale, capriolo, daino, cervo e muflone, di seguito denominate anche “ungulati”, in Toscana perseguendo i seguenti obiettivi:
a) individuare nel territorio regionale le aree problematiche per una o più specie di ungulati selvatici, denominate in termini gestionali e non biologici come “aree non vocate”, ove la gestione è di tipo non conservativo;
b) individuare nel territorio regionale, per ciascuna delle specie di ungulati selvatici, le “aree vocate”, ove la gestione è di tipo conservativo;
c) realizzare, attraverso adeguate forme di gestione faunistico-venatoria e di controllo, gli obiettivi previsti nelle aree a diversa vocazionalità;
d) monitorare le azioni condotte per valutarne l’efficacia in termini di riduzione dell’impatto di tali specie nei confronti della biodiversità e delle attività antropiche, con particolare riferimento ai danneggiamenti alle colture e alle attività agricole, alle opere destinate all’agricoltura, alle attività selvicolturali e alla viabilità nelle aree non vocate e vocate;
e) favorire la creazione di percorsi di filiera relativi alla gestione delle carni degli ungulati selvatici e la valorizzazione della risorsa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.