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Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 30 dicembre 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Considerato quanto segue:


1. Al fine di garantire la continuità territoriale dell’Isola d’Elba con il territorio regionale e nazionale (1)

Parole inserite con l.r. 4 luglio 2017, n. 30, art. 1.

, è necessario che la Regione concorra finanziariamente al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l’effettuazione, nell’aeroporto di Marina di Campo, di collegamenti aerei regolari, continuativi ed adeguati al flusso di passeggeri;


2. È opportuno che le risorse derivanti dalla collocazione sul mercato dei titoli di efficienza energetica (TEE) di cui alla Sito esternolegge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), ottenuti con l'attuazione del progetto generale di rinnovamento del parco rotabile regionale attraverso l'acquisto e la messa in esercizio commerciale di nuovi treni regionali di ultima generazione che garantiscono prestazioni energetiche efficienti, siano destinate all'attuazione di interventi per la mobilità sostenibile;


3. Constatata l'efficacia delle azioni poste in essere per la salvaguardia della Laguna di Orbetello, in attuazione dell'accordo sottoscritto ai sensi dell'Sito esternoarticolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), negli anni 2013, 2014, 2015 e sino al dicembre 2016 (data di scadenza dell'accordo), è opportuno proseguire tale esperienza e, conseguentemente, sostenere le azioni di salvaguardia anche per gli anni 2017 – 2019 previa stipula di un nuovo accordo ai sensi dell'Sito esternoarticolo 15 della l. 241/1990 ;


4. L’invaso di Bilancino rappresenta una risorsa regionale strategica in quanto garantisce l'approvvigionamento idrico-potabile dell'area geografica di Firenze, Prato e Pistoia e di parte del Valdarno, la riduzione del rischio di esondazione del fiume Arno, il miglioramento della qualità delle acque del fiume Arno, mediante l'integrazione delle portate estive dello stesso. È necessario prevedere l'assunzione di un onere di natura straordinaria da erogare nell'arco del triennio e da destinare ad investimenti sulle infrastrutture e alle manutenzioni straordinarie del complesso per riportare l'invaso ad una condizione ottimale per la sua gestione;


5. Si ritiene opportuno finanziare l'osservatorio del paesaggio per le finalità per le quali è stato istituito e per dare diffusione alle attività legate al piano paesaggistico regionale, anche in rapporto all'osservatorio nazionale nel quale la Regione Toscana è rappresentante per le regioni;


6. È necessario finanziare gli interventi di somma urgenza e ripristino eseguiti dal Comune di Castagneto Carducci a seguito dell’evento calamitoso del 5 marzo 2015;


7. Il Consiglio regionale, con l’ordine del giorno 27 settembre 2016, n. 628, ha impegnato la Giunta regionale allo “stanziamento di un contributo di solidarietà puntuale e biennale in favore del brigadiere Giuseppe Giangrande e del signor Gianmichele Gangale”, residenti in Toscana, vittime di atti di criminalità a seguito dei quali hanno riportato lesioni personali gravissime. È necessario e opportuno intervenire a titolo di solidarietà per sovvenire alle gravi esigenze materiali delle vittime, che hanno riportato anche la totale incapacità lavorativa;


8. A seguito dei buoni risultati ottenuti è opportuna la proroga, per un ulteriore triennio, dell'operatività del fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie, costituito dalla Regione unitamente alla Fondazione toscana per la lotta all'usura;


9. Ritenuto di introdurre una norma volta a consentire, nell’ambito delle diverse politiche settoriali regionali, la concessione di finanziamenti finalizzati a sostenere l’attività di progettazione preliminare e definitiva di opere pubbliche di enti locali e altri soggetti pubblici, coerenti con le finalità della programmazione regionale;


10. Ritenuto di stabilire che l’ammontare delle risorse da destinare annualmente al sostegno di cui al punto 9 debba essere definito annualmente con deliberazione della Giunta regionale; ciò al fine di evitare che il finanziamento della progettazione sia incompatibile con la complessiva capacità di finanziamento degli investimenti espressa dal bilancio regionale, situazione questa che determinerebbe il rischio di disperdere risorse in progetti con scarsa probabilità di tradursi in effettive opere;


11. La norma di cui sopra non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto è destinata ad operare nell’ambito dei complessivi stanziamenti disponibili per gli investimenti e che opera nell’ambito delle procedure di concessione di contributi agli investimenti già previste dalle diverse politiche settoriali;


12. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
- Disposizioni per la continuità territoriale dell’Isola d’Elba (9)

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 20.

Abrogato.
Art. 2
- Titoli di efficienza energetica
1. Costituiscono entrate del bilancio regionale (15)

Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 16.

i corrispettivi derivanti dalla vendita dei titoli di efficienza energetica (TEE) ottenuti a seguito di efficientamento energetico dei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale.
3. Le entrate di cui al comma 1, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale.
Art. 3
- Gestione della Laguna di Orbetello
1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate alla salvaguardia della Laguna di Orbetello la Regione:
a) promuove la stipula, con le altre amministrazioni interessate, di uno o più accordi che definiscono, sulla base delle rispettive competenze, le azioni e gli interventi necessari e le forme del reciproco raccordo;
b) concorre alle spese relative agli interventi di cui alla lettera a), fino all’importo massimo di euro 1.120.000,00 per l’anno 2017 e fino all’importo massimo di euro 1.291.381,00 per l'anno 2018 e di euro 1.120.000, 00 per l'anno 2019, in conformità a quanto stabilito negli accordi di cui alla stessa lettera a). (10)

Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 21.

2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, lettera b), si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017 e del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018 e 2019 (11)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 21.

.
Art. 4
- Oneri connessi all'acquisizione dell’invaso di Bilancino. Interventi straordinari(7)

Articolo abrogato con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 19.

Abrogato.
Art. 5
- Finanziamento dell’osservatorio regionale del paesaggio
1. La Regione è autorizzata, per gli anni 2017 e 2018, (12)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 22.

a finanziare le attività per il raggiungimento delle finalità dell'osservatorio di cui all'articolo 59 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità operative del finanziamento di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 50.000,00 per l'anno 2017 e di euro 40.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte rispettivamente con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017 per l’anno 2017 e del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018 per l’anno 2018. (13)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 22.

Art. 6
- Contributo straordinario al Comune di Castagneto Carducci
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di euro 200.000,00 al Comune di Castagneto Carducci per il rifacimento dell’ala nord est del cimitero monumentale danneggiato dall’evento calamitoso del 5 marzo 2015.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 200.000,00 per l'anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.
Art. 7
- Contributo straordinario di solidarietà a favore di (3)

Parola soppressa con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 14.

vittime di atti criminali
1. È assegnato un contributo, straordinario non ripetibile, a titolo di manifestazione di solidarietà:
a) al brigadiere Giuseppe Giangrande, residente a Prato che, nell’attentato del 27 aprile 2013 a Roma, ha riportato lesioni personali gravissime;
b) al signor Gianmichele Gangale, residente ad Agliana, che a seguito di una rapina il 24 gennaio 2013, ha riportato lesioni personali gravissime.
b bis) al sovrintendente Mario Vece, residente ad Altopascio, che nell'attentato del 1° gennaio 2017 a Firenze, ha riportato lesioni personali gravissime;(4)

Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 14.

b ter) alla famiglia del signor Leonardo Lo Cascio, residente a Prato, che ha perso la vita a seguito di una rapina il 30 marzo 2017.(5)

Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 14.

2. Il contributo è pari ad euro 20.000,00 per ciascuna delle vittime e per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l’erogazione del contributo.
4. Agli oneri di spesa di cui al comma 2, pari a complessivi euro 80.000,00 (6)

Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 14.

per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017 e 2018.
Art. 8
- Proroga operatività del fondo per la prestazione di garanzie di cui all'articolo 8 della l.r. 45/2013
1. L'operatività del fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie, costituito dalla Regione unitamente alla Fondazione toscana per la lotta all'usura, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), è prorogata al 31 dicembre 2019.
2. I rapporti tra la Regione e Fondazione toscana per la lotta all’usura sono disciplinati tramite un nuovo accordo di collaborazione, in sostituzione di quello stipulato ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 45/2013 , approvato con deliberazione della Giunta regionale. L'accordo disciplina in particolare:
a) il termine per il rilascio delle garanzie integrative a carico del fondo, non superiore a tre anni;
b) le condizioni e modalità di rilascio delle garanzie integrative da parte della Fondazione;
c) la durata delle garanzie integrative e le modalità di escussione delle stesse;
d) le modalità di restituzione alla Regione degli importi progressivamente liberati a seguito della scadenza della validità delle singole garanzie;
e) le modalità di rendicontazione alla Regione sull’utilizzo del fondo.
Art. 9
- Contributo alle spese di organizzazione di esami di abilitazione
1. L'ammissione ad esami di competenza regionale per l'abilitazione all'esercizio di professioni e di attività economiche è subordinata al pagamento di un contributo alle spese di organizzazione, determinato nell'importo massimo di euro 100,00.
2. L'entità del contributo è stabilita nell'avviso pubblico di indizione degli esami sulla base dei costi presunti da sostenere. La quota versata non è rimborsabile.
3. Le entrate di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del Titolo 3 “Entrate extratributarie” del bilancio regionale.
Art. 10
- Progettazione opere pubbliche
1. Al fine di sostenere la progettazione di opere pubbliche di enti locali e di altri soggetti pubblici, la Giunta regionale definisce annualmente una quota delle risorse stanziate per gli investimenti nell'ambito delle politiche settoriali regionali che può essere destinata al finanziamento di spese di progettazione, fino al progetto definitivo, per opere coerenti con le finalità della programmazione regionale.
Art. 11
- Contributi per l’estinzione di mutui delle province finalizzati al trasferimento di beni immobili(8)

Articolo abrogato con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 20.

Abrogato.
Art. 12
- Rimborso del Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo concesso nell'anno 2015 a favore della Fondazione Orchestra Regionale Toscana(14)

Articolo abrogato con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 15.

Abrogato.
Art. 13
- Monitoraggio sullo stato di attuazione della legge
1. Al fine di consentire l’espletamento da parte del Consiglio regionale delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo di cui agli articoli 11 e 19 dello Statuto, monitorando le diverse fasi del processo di implementazione delle azioni previste dalla presente legge, la Giunta regionale riferisce, per l’anno 2017, con cadenza quadrimestrale alle commissioni consiliari competenti per materia, sullo stato di attuazione della legge stessa, sull’emergere di eventuali criticità attuative e sulle soluzioni adottate ai fini del superamento di quest’ultime.
Art. 14
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.