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Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88

Legge di stabilità per l'anno 2017.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 30 dicembre 2016

Art. 6
Disposizioni finanziarie. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 77/2012
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 77/2012 sono aggiunti i seguenti:
1 bis. Le minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2 bis, pari ad euro 550.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2017 – 2019.
1 ter. Alle minori entrate pari ad euro 550.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2020 al 2027 si fa fronte con legge di bilancio ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008
).
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.