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Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88

Legge di stabilità per l'anno 2017.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 30 dicembre 2016

Art. 25
Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 82/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 82/2015 la parola: “
200.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
340.000,00
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2016 e euro 140.000,00 per l'anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 e 2017.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.