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Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88

Legge di stabilità per l'anno 2017.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 30 dicembre 2016

Art. 20
Centomila orti in Toscana. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 82/2015
1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), è sostituito dal seguente:
5. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 3, è autorizzata la spesa di euro 640.000,00 per l’anno 2016, di euro 1.310.000,00 per l'anno 2017 e di euro 1.000.000,00 per l'anno 2018.
”.
2. Il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
6. All’onere di spesa di cui al comma 5, pari ad euro 640.000,00 per l'anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” del bilancio di previsione 2016 - 2018, annualità 2016 secondo la seguente articolazione per importo:
- euro 540.000,00 Titolo 2 “Spese in conto capitale”
- euro 100.000,00 Titolo 1 “Spese correnti”.
”.
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 82/2015 è aggiunto il seguente:
6 bis. All'onere di spesa di cui al comma 5, pari a euro 1.310.000,00 per l'anno 2017 ed euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017 e 2018, secondo la
seguente articolazione per importi e per anno:
anno 2017
- euro 1.210.000,00 Titolo 2 “Spese in conto capitale”
- euro 100.000,00 Titolo 1 “Spese correnti”
anno 2018
- euro 900.000,00 Titolo 2 “Spese in conto capitale
- euro 100.000,00 Titolo 1 “Spese correnti”.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.