Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 89
Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio
1. L'apertura di un'agenzia di viaggio è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 88.
3. Nelle agenzie di viaggio sono esposte in modo ben visibile copia della SCIA e delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 6.
4. Ogni variazione relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o alla ragione sociale della società, alla sede, è comunicata allo SUAP entro trenta giorni dalla variazione intervenuta.
5. Ogni variazione relativa all'attività esercitata tra quelle di cui all'articolo 87, comma 1, è soggetta a SCIA.
6. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a comunicazione allo SUAP competente per territorio.
7. Le agenzie che svolgono attività stagionale concludono esclusivamente contratti relativi a viaggi da esse organizzati che si svolgono integralmente durante i periodi di apertura delle agenzie medesime.
8. Lo SUAP, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al comune capoluogo o alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA di inizio attività e le relative variazioni.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.