Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 83
Comunicazione iniziale e periodica
1. I titolari e i gestori comunicano allo SUAP competente per territorio le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.
2. La comunicazione è redatta in conformità al modello approvato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale e contiene la descrizione delle caratteristiche e l'elencazione delle attrezzature e dei servizi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.
3. La comunicazione è presentata:
a) in caso di inizio di nuova attività o di subingresso, contestualmente alla presentazione della SCIA o della comunicazione di subingresso;
b) in caso di variazione delle caratteristiche, entro il termine del 30 aprile successivo alla variazione. (4)
4. Si applica la disposizione di cui all’articolo 32, comma 4.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.