Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Testo unico del sistema turistico regionale. (75)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016
Art. 139
Scuole di sci
1. Agli effetti del presente testo unico, per scuola di sci si intende qualunque organizzazione operante sul territorio regionale che si avvalga dell’attività professionale coordinata di più maestri di sci. Le scuole di sci devono avere sede nelle aree sciistiche di cui all'articolo 131 (1), comma 2.
2. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi derivanti alle persone e conseguenti all'esercizio dell'insegnamento da parte dei maestri di sci aderenti alla scuola, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il legale rappresentante di una associazione o società di maestri di sci che intende istituire una scuola di sci trasmette, esclusivamente in via telematica, la SCIA allo SUAP del comune in cui intende ubicare la sede della scuola, attestando il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, nonché l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso sulla neve.
4. Alla SCIA è allegata la copia dello statuto, che deve essere ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva dei maestri di sci alla gestione e all'organizzazione della scuola.
Note del Redattore:
Allegato implicitamente aggiunto dall’art. 6, comma 2-ter della presente legge, inserito dall’art. 5, comma 3, l.r. 18 maggio 2018, n. 24 . Successivamente, l’art. 43, comma 1, l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 ha aggiunto l’articolo 160-bis nella presente legge, che dispone l’inserimento del presente allegato A.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.