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Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84

Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla l.r. 3/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

Art. 3
Comitato di gestione e Presidente dell’ATC. Sostituzione dell’articolo 11 ter della l.r. 3/1994
1. L’articolo 11 ter della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 11 ter Comitato di gestione e Presidente dell’ATC
1. Il Comitato di gestione dell'ATC è composto da dieci membri, di cui:
a) tre designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio; ciascuna delle organizzazioni designa un rappresentante;
b) tre designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione alla rispettiva documentata consistenza associativa a livello di ATC;
c) due designati, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio e riconosciute ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale);
d) due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.
2. I membri del Comitato di gestione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono scelti tra la generalità dei proprietari o conduttori di fondi inclusi nell'ATC, tra i cacciatori iscritti, tra gli appartenenti alle associazioni ambientali residenti nel comprensorio.
3. Le designazioni dei componenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale.
4. Il Comitato di gestione è nominato dal Consiglio regionale ed è validamente costituito con la nomina di almeno sei membri.
5. Non si applica alla nomina del Comitato di gestione l’
articolo 1, comma 1 bis, lettera b), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), nella parte in cui sanziona con l’inammissibilità della designazione la mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte dei soggetti designanti.
6. Il Comitato di gestione si riunisce validamente con la presenza di almeno sei componenti e adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. I comitati di gestione restano in carica per un periodo di cinque anni.
8. I membri del Comitato di gestione decadono in caso di assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni o di revoca della designazione da parte dell’organizzazione o associazione di riferimento.
9. Il Comitato di gestione è responsabile dell’amministrazione dell’ATC e svolge le attività di cui all’articolo 12.
10. Al Presidente e ai membri del Comitato di gestione è corrisposta un’indennità, a carico del bilancio dell’ATC, nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
11. I comitati di gestione possono attuare con gli ATC contigui forme di gestione concordata finalizzata anche all’interscambio dei cacciatori.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.