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Legge regionale 29 novembre 2016, n. 83

Disposizioni in materia di spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 58/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 12 dicembre 2016





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visti gli articoli 34 e 37 dello Statuto;


Vista la legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale);


Considerato quanto segue:


1. E’ necessario procedere alla modifica della disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale al fine di ridefinire in maniera più puntuale le tipologie di spesa in essa disciplinate e le relative modalità di esercizio;


Approva la presente legge

Art. 1
Tipologie di spese. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 58/2006
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale), la parola: “
manifestazioni
” è sostituita dalla seguente: “
iniziative
”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 58/2006 le parole: “
in casi eccezionali, il Presidente può disporre l'erogazione di un contributo in danaro, a titolo di concorso alle spese di organizzazione di specifiche iniziative di particolare rilevanza.
” sono soppresse.
b bis) il Presidente della Giunta regionale può disporre l'erogazione di un contributo in danaro, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a sostegno di iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali della Regione per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva.
”.
Art. 2
Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro. Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 58/2006
1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 58/2006 è inserito il seguente:
Art. 2 bis Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro
1. Le spese di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), sono imputate su di un apposito fondo e sono autorizzate tramite ordinativi di spesa sottoscritti dal responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale.
2. Le spese di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b bis), sono imputate su appositi fondi e sono autorizzate tramite decreto dal responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale.
”.
Art. 3
Abrogazioni
1. Gli articoli 3 e 4 della l.r. 58/2006 sono abrogati.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.