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Legge regionale 29 novembre 2016, n. 83

Disposizioni in materia di spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 58/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 12 dicembre 2016

Art. 2
Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro. Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 58/2006
1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 58/2006 è inserito il seguente:
Art. 2 bis Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro
1. Le spese di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), sono imputate su di un apposito fondo e sono autorizzate tramite ordinativi di spesa sottoscritti dal responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale.
2. Le spese di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b bis), sono imputate su appositi fondi e sono autorizzate tramite decreto dal responsabile dell'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.