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Legge regionale 29 novembre 2016, n. 83

Disposizioni in materia di spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 58/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 12 dicembre 2016

Art. 1
Tipologie di spese. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 58/2006
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale), la parola: “
manifestazioni
” è sostituita dalla seguente: “
iniziative
”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 58/2006 le parole: “
in casi eccezionali, il Presidente può disporre l'erogazione di un contributo in danaro, a titolo di concorso alle spese di organizzazione di specifiche iniziative di particolare rilevanza.
” sono soppresse.
b bis) il Presidente della Giunta regionale può disporre l'erogazione di un contributo in danaro, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a sostegno di iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali della Regione per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.