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Legge regionale 28 novembre 2016, n. 81

Disposizioni per la promozione della collocazione di lapidi e la realizzazione di monumenti di valorizzazione dell’identità della Toscana. Modifiche alla l.r. 56/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 12 dicembre 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m) e v), e l’articolo 11, dello Statuto;


Vista la legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56 (Denominazione dei beni del patrimonio regionale).


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 7 della l.r. 56/2012 disciplina l’eventuale apposizione di lapidi commemorative o la realizzazione di monumenti al fine di valorizzare l’identità e la memoria storica della Toscana ponendo in capo alla Giunta regionale la relativa competenza;


2. L’articolo 11, comma 6, dello Statuto, individua nel Consiglio regionale l’organo di rappresentanza della comunità regionale. Tale individuazione fa dunque apparire più confacente al ruolo del Consiglio regionale, rispetto a quello dell’organo di governo Giunta regionale, i compiti di valorizzazione dell’identità e della memoria storica del territorio toscano;


3. L’apposizione di lapidi e la realizzazione di monumenti, essendo previste dal sopracitato articolo 7 della l.r. 56/2012 come interventi volti proprio alla valorizzazione dell’identità e della memoria storica della nostra Regione, appaiono quindi come funzioni meglio collocate nella competenza del Consiglio regionale, assistite dalle funzioni della Consulta dei beni regionali già costituita presso lo stesso Consiglio regionale;


4. La Consulta dei beni regionali, che prevede nella sua composizione tanto la presenza di esperti quanto di rappresentanti degli enti locali e che, dunque, si delinea anche come sede di raccordo di istanze locali, appare l’organismo idoneo ad assumere, oltre al ruolo di consulenza, anche quello d’impulso alla realizzazione di interventi di valorizzazione identitaria e culturale della Toscana;


5. Per poter provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, si prevede l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Integrazione delle competenze del Consiglio regionale e della Consulta per la denominazione dei beni regionali. Modifiche al preambolo della l.r. 56/2012
1. Il punto 10 del preambolo della legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56 (Denominazione dei beni del patrimonio regionale) è sostituito dal seguente:
10. La Consulta per la denominazione dei beni regionali, oltre ad esercitare funzioni consultive e di proposta nei confronti della Giunta regionale e del Consiglio regionale, riceve, a sua volta, proposte di denominazione da parte di amministratori locali o cittadini facendole eventualmente
proprie.
”.
2. Il punto 11 del preambolo della l.r. 56/2012 è sostituito dal seguente:
11.Occorre disciplinare l’eventuale apposizione di lapidi commemorative o la realizzazione di monumenti che valorizzino l’identità e la memoria storica della Toscana, ponendone in capo al Consiglio regionale, quale organo rappresentante della comunità regionale, le relative funzioni.
”.
Art. 2
Funzione d’iniziativa della Consulta per la denominazione dei beni regionali. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 56/2012
a bis) esercita l’iniziativa di cui all’articolo 7;
”.
2. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 56/2012 le parole: “
e l’apposizione di lapidi commemorative, esprime inoltre pareri alla Giunta regionale su quanto previsto dall’articolo 7
” sono soppresse.
Art. 3
Competenza del Consiglio regionale per la promozione della collocazione di lapidi e la realizzazione di monumenti di valorizzazione dell’identità della Toscana. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 56/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 56/2012 le parole: “
La Giunta regionale, previo parere
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il Consiglio regionale, con deliberazione, su iniziativa
” e le parole: “
lettera e)”
sono sostituite dalle seguenti: “
lettera a bis)
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r.56/2012 è aggiunto il seguente:
1 bis. La deliberazione di cui al comma 1 definisce i limiti di spesa dei singoli interventi e le modalità di erogazione dei contributi agli enti competenti.
”.
Art. 4
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 56/2012
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 56/2012 sono aggiunti i seguenti:
2 bis. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni dell’articolo 7, si fa fronte con il bilancio di previsione del Consiglio regionale 2016 – 2018 nel seguente modo:
a) annualità 2016 per l’importo di euro 10.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” – Programma 03 “Altri fondi” – Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
b) annualità 2017 per l’importo di euro 100.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti” – Programma 03 “Altri Fondi” – Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
c) annualità 2018 per l’importo di euro 100.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti” – Programma 03 “Altri Fondi” – Titolo 2 “Spese in conto capitale”.
2 ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, per le annualità successive a quelle di cui al comma 2 bis, si provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.
”.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.