Menù di navigazione

Legge regionale 28 novembre 2016, n. 81

Disposizioni per la promozione della collocazione di lapidi e la realizzazione di monumenti di valorizzazione dell’identità della Toscana. Modifiche alla l.r. 56/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 12 dicembre 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m) e v), e l’articolo 11, dello Statuto;


Vista la legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56 (Denominazione dei beni del patrimonio regionale).


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 7 della l.r. 56/2012 disciplina l’eventuale apposizione di lapidi commemorative o la realizzazione di monumenti al fine di valorizzare l’identità e la memoria storica della Toscana ponendo in capo alla Giunta regionale la relativa competenza;


2. L’articolo 11, comma 6, dello Statuto, individua nel Consiglio regionale l’organo di rappresentanza della comunità regionale. Tale individuazione fa dunque apparire più confacente al ruolo del Consiglio regionale, rispetto a quello dell’organo di governo Giunta regionale, i compiti di valorizzazione dell’identità e della memoria storica del territorio toscano;


3. L’apposizione di lapidi e la realizzazione di monumenti, essendo previste dal sopracitato articolo 7 della l.r. 56/2012 come interventi volti proprio alla valorizzazione dell’identità e della memoria storica della nostra Regione, appaiono quindi come funzioni meglio collocate nella competenza del Consiglio regionale, assistite dalle funzioni della Consulta dei beni regionali già costituita presso lo stesso Consiglio regionale;


4. La Consulta dei beni regionali, che prevede nella sua composizione tanto la presenza di esperti quanto di rappresentanti degli enti locali e che, dunque, si delinea anche come sede di raccordo di istanze locali, appare l’organismo idoneo ad assumere, oltre al ruolo di consulenza, anche quello d’impulso alla realizzazione di interventi di valorizzazione identitaria e culturale della Toscana;


5. Per poter provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, si prevede l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.