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Legge regionale 28 novembre 2016, n. 81

Disposizioni per la promozione della collocazione di lapidi e la realizzazione di monumenti di valorizzazione dell’identità della Toscana. Modifiche alla l.r. 56/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 12 dicembre 2016

Art. 4
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 56/2012
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 56/2012 sono aggiunti i seguenti:
2 bis. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni dell’articolo 7, si fa fronte con il bilancio di previsione del Consiglio regionale 2016 – 2018 nel seguente modo:
a) annualità 2016 per l’importo di euro 10.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” – Programma 03 “Altri fondi” – Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
b) annualità 2017 per l’importo di euro 100.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti” – Programma 03 “Altri Fondi” – Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
c) annualità 2018 per l’importo di euro 100.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti” – Programma 03 “Altri Fondi” – Titolo 2 “Spese in conto capitale”.
2 ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, per le annualità successive a quelle di cui al comma 2 bis, si provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.