Legge regionale 28 novembre 2016, n. 81
Disposizioni per la promozione della collocazione di lapidi e la realizzazione di monumenti di valorizzazione dell’identità della Toscana. Modifiche alla l.r. 56/2012 .
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 12 dicembre 2016
Art. 3
Competenza del Consiglio regionale per la promozione della collocazione di lapidi e la realizzazione di monumenti di valorizzazione dell’identità della Toscana. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 56/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 56/2012 le parole: “
La Giunta regionale, previo parere
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il Consiglio regionale, con deliberazione, su iniziativa
” e le parole: “
lettera e)”
sono sostituite dalle seguenti: “
lettera a bis)
”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r.56/2012 è aggiunto il seguente:
“
1 bis. La deliberazione di cui al comma 1 definisce i limiti di spesa dei singoli interventi e le modalità di erogazione dei contributi agli enti competenti.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.