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Legge regionale 28 novembre 2016, n. 81

Disposizioni per la promozione della collocazione di lapidi e la realizzazione di monumenti di valorizzazione dell’identità della Toscana. Modifiche alla l.r. 56/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 12 dicembre 2016

Art. 1
Integrazione delle competenze del Consiglio regionale e della Consulta per la denominazione dei beni regionali. Modifiche al preambolo della l.r. 56/2012
1. Il punto 10 del preambolo della legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56 (Denominazione dei beni del patrimonio regionale) è sostituito dal seguente:
10. La Consulta per la denominazione dei beni regionali, oltre ad esercitare funzioni consultive e di proposta nei confronti della Giunta regionale e del Consiglio regionale, riceve, a sua volta, proposte di denominazione da parte di amministratori locali o cittadini facendole eventualmente
proprie.
”.
2. Il punto 11 del preambolo della l.r. 56/2012 è sostituito dal seguente:
11.Occorre disciplinare l’eventuale apposizione di lapidi commemorative o la realizzazione di monumenti che valorizzino l’identità e la memoria storica della Toscana, ponendone in capo al Consiglio regionale, quale organo rappresentante della comunità regionale, le relative funzioni.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.