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Legge regionale 11 novembre 2016, n. 78

Istituzione del Comune di Montalcino per fusione dei Comuni di San Giovanni d'Asso e Montalcino.

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 16 novembre 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117 e l’Sito esternoarticolo 133 della Costituzione ;


Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto;


Visto l’Sito esternoarticolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);


Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);


Visto l’articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 , (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, Sito esternodella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);


Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso, presentata dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;


Vista la deliberazione 26 luglio 2016, n. 60 con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Montalcino per fusione dei Comuni di San Giovanni d'Asso e Montalcino;


Visto il risultato del referendum consultivo sull’istituzione del Comune di Montalcino, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data 16 e 17 ottobre 2016 con il seguente esito:


- Comune di Montalcino: risposte affermative (SI) voti n. 1.661; risposte negative (NO) voti n. 161;


- Comune di San Giovanni d’Asso: risposte affermative (SI) voti n. 347; risposte negative (NO) voti n. 76;


Totale risposte affermative (SI) voti n. 2.008; totale risposte negative (NO) voti n. 237;


Considerato quanto segue:


1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;


2. La fusione dei Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso si colloca nell’ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;


3. I Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso presentano una realtà socio-economica e territoriale integrata;


4. Al fine di pervenire nel 2017 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Montalcino è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2017 e, a questo scopo, si dispone l’entrata in vigore anticipata della presente legge;


5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;


6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, è individuata la sede provvisoria ed è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del nuovo Comune di Montalcino;


7. Si disciplinano norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso;


8. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano;


9. Restano ferme le altre disposizioni previste dall’articolo 1, commi da 116 a 133, Sito esternodella l. 56/2014 , e in particolare:


a) la possibilità, per i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, di definire anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e che rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito;


b) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all’elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica alla data di estinzione dei Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso;


c) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi;


Approva la presente legge


Art. 1
Istituzione del Comune di Montalcino
1. È istituito, dalla data del 1° gennaio 2017, il Comune di Montalcino, mediante fusione dei Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso, in provincia di Siena. Ai fini della presente legge:
a) per “Comune di Montalcino” si intende il nuovo comune derivante dalla fusione;
b) per “estinto Comune di Montalcino” si intende il Comune di Montalcino antecedente alla fusione.
2. Il territorio del Comune di Montalcino è costituito dai territori già appartenenti agli estinti Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge (Allegato A).
3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
Art. 2
Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici
1. Il Comune di Montalcino subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione, ivi compresi i rapporti derivanti dall'adesione dagli estinti Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso all'accordo finalizzato al riconoscimento di distretto rurale, di cui alla legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali), anche nel caso in cui il procedimento di riconoscimento non sia concluso alla data del 31 dicembre 2016.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune di Montalcino.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio maturata.
Art. 3
Commissario
1. Fino all’insediamento dei nuovi organi del Comune di Montalcino a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.
Art. 4
Organizzazione amministrativa provvisoria
1. Entro il 31 dicembre 2016 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Montalcino e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall’intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Montalcino è situata presso la sede dell’estinto Comune di Montalcino.
4. Le disposizioni dell’intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all’approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Montalcino.
Art. 5
Vigenza degli atti
1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2016, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Montalcino.
2. Ai fini dell'applicazione dell'Sito esternoarticolo 163 del d.lgs. 267/2000 , il Comune di Montalcino, risultante da fusione, assume come riferimento la sommatoria degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato dagli estinti Comuni di San Giovanni d'Asso e Montalcino per l'esercizio 2017 cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.
Art. 6
Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale
1. Salvo quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 15, comma 2, del d.lgs. 267/2000 , gli organi del Comune di Montalcino entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale.
2. Negli stessi termini di cui al comma 1, è approvato il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
Art. 7
Municipi
1. Lo statuto del Comune di Montalcino può prevedere, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 16 del d.lgs. 267/2000 , l’istituzione di municipi quali organismi, privi di personalità giuridica, aventi lo scopo di preservare e valorizzare l’identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.
Art. 8
Contributi statali e regionali
1. Il Comune di Montalcino è titolare dei contributi previsti per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti dalla normativa statale.
2. Al Comune di Montalcino è concesso un contributo regionale nella misura e per il periodo stabiliti dall’articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
Art. 9
Disposizioni sui territori montani
1. Al Comune di Montalcino si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011 , in relazione al territorio classificato montano dell'estinto Comune di Montalcino, così come riportato nell’allegato B della l.r. 68/2011 stessa. L’istituzione del Comune di Montalcino non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell’Sito esternoarticolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall’Unione europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano dell'estinto Comune di Montalcino.
Art. 10
Disposizioni finali
1. A far data dal 1° gennaio 2017 il Comune di Montalcino subentra negli atti associativi ai quali entrambi gli estinti Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso hanno aderito e che risultano ancora in essere a tale data.
2. Alla data del 1° gennaio 2017 il Comune di Montalcino cessa di essere parte degli atti associativi cui ha aderito solo uno degli estinti Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso e che risultano ancora in essere a tale data.
3. Il Comune di Montalcino resta obbligato per le obbligazioni assunte verso terzi per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che gli estinti Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso hanno a qualsiasi titolo affidato, per tutta la durata di dette obbligazioni.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il Comune di Montalcino è inserito in luogo del Comune di San Giovanni d'Asso nell’ambito di dimensione territoriale adeguata “Ambito 31” di cui all’allegato A della l.r. 68/2011 ; la popolazione da considerare è pari alla somma della popolazione dei comuni estinti come risultante dal medesimo allegato; parallelamente nell' “Ambito 30” dell'allegato A della l.r. 68/2011 è soppresso il Comune di Montalcino.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme Sito esternodella l. 56/2014 e della l.r. 68/2011 .
6. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2017 l'Unione dei comuni Amiata Val d'Orcia esercita, ad ogni effetto, per il territorio del Comune di Montalcino le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione alla medesima unione in materia di forestazione già svolti alla data del 31 dicembre 2016 dall'unione sul territorio dell'estinto Comune di Montalcino. Restano di competenza dell'Unione dei Comuni della Val di Merse i procedimenti e i contenziosi in materia di forestazione afferenti alle funzioni e ai compiti sopraindicati relativi al territorio dell'estinto Comune di San Giovanni d'Asso avviati e non conclusi alla data del 31 dicembre 2016.
Art. 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Allegati:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.