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Legge regionale 11 novembre 2016, n. 78

Istituzione del Comune di Montalcino per fusione dei Comuni di San Giovanni d'Asso e Montalcino.

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 16 novembre 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117 e l’Sito esternoarticolo 133 della Costituzione ;


Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto;


Visto l’Sito esternoarticolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);


Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);


Visto l’articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 , (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Visto l'articolo 1, commi da 116 a 133, Sito esternodella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);


Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso, presentata dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;


Vista la deliberazione 26 luglio 2016, n. 60 con la quale il Consiglio regionale ha deliberato lo svolgimento del referendum consultivo relativo all'istituzione del Comune di Montalcino per fusione dei Comuni di San Giovanni d'Asso e Montalcino;


Visto il risultato del referendum consultivo sull’istituzione del Comune di Montalcino, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data 16 e 17 ottobre 2016 con il seguente esito:


- Comune di Montalcino: risposte affermative (SI) voti n. 1.661; risposte negative (NO) voti n. 161;


- Comune di San Giovanni d’Asso: risposte affermative (SI) voti n. 347; risposte negative (NO) voti n. 76;


Totale risposte affermative (SI) voti n. 2.008; totale risposte negative (NO) voti n. 237;


Considerato quanto segue:


1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;


2. La fusione dei Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso si colloca nell’ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;


3. I Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso presentano una realtà socio-economica e territoriale integrata;


4. Al fine di pervenire nel 2017 alle elezioni degli organi del nuovo Comune di Montalcino è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2017 e, a questo scopo, si dispone l’entrata in vigore anticipata della presente legge;


5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;


6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, è individuata la sede provvisoria ed è stabilita la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del nuovo Comune di Montalcino;


7. Si disciplinano norme di salvaguardia per le obbligazioni assunte dai Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso;


8. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per i territori montani previsti dalla legge regionale e la classificazione del territorio montano;


9. Restano ferme le altre disposizioni previste dall’articolo 1, commi da 116 a 133, Sito esternodella l. 56/2014 , e in particolare:


a) la possibilità, per i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, di definire anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e che rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito;


b) la costituzione di un comitato consultivo, che coadiuva il commissario nominato per la gestione del nuovo comune fino all’elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci in carica alla data di estinzione dei Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso;


c) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni volte ad assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.