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Legge regionale 11 novembre 2016, n. 78

Istituzione del Comune di Montalcino per fusione dei Comuni di San Giovanni d'Asso e Montalcino.

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 16 novembre 2016

Art. 9
Disposizioni sui territori montani
1. Al Comune di Montalcino si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011 , in relazione al territorio classificato montano dell'estinto Comune di Montalcino, così come riportato nell’allegato B della l.r. 68/2011 stessa. L’istituzione del Comune di Montalcino non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono, né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dalle leggi regionali nonché, a norma dell’Sito esternoarticolo 1, comma 128, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dall’Unione europea e dallo Stato. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano dell'estinto Comune di Montalcino.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.