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Legge regionale 11 novembre 2016, n. 78

Istituzione del Comune di Montalcino per fusione dei Comuni di San Giovanni d'Asso e Montalcino.

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 16 novembre 2016

Art. 4
Organizzazione amministrativa provvisoria
1. Entro il 31 dicembre 2016 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d’intesa tra loro, definiscono l’organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Montalcino e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall’intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente stabilito dallo statuto, approvato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), la sede provvisoria del Comune di Montalcino è situata presso la sede dell’estinto Comune di Montalcino.
4. Le disposizioni dell’intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all’approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del Comune di Montalcino.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.