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Legge regionale 2 novembre 2016, n. 74

Disposizioni in materia di acque termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 9 novembre 2016

Art. 10
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione. Inserimento dell'articolo 47 novies nella l.r. 38/2004
1. Dopo l'articolo 47 octies della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
"
Art. 47 novies - Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
1. I titolari degli stabilimenti termali presentano la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 47 septies, allo SUAP del comune dove è situato lo stabilimento, quale punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive, come previsto dall’articolo 36 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), allegando la documentazione necessaria al rilascio della medesima autorizzazione.
2. Nel regolamento di cui all’articolo 49 è indicata la documentazione di cui al comma 1, in relazione alle attività soggette ad autorizzazione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.