Legge regionale 26 ottobre 2016, n. 72
Disposizioni per il potenziamento dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 .
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 26 ottobre 2016
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;
Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );
Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 );
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);
Considerato quanto segue:
1. È necessario far svolgere all'Autorità portuale regionale le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Burlamacca;
2. Al fine di rendere più efficiente la gestione delle aree demaniali è necessario prevedere la possibilità della gestione diretta delle aree demaniali destinate a finalità turistico ricettive da parte dell'Autorità;
3. È necessario razionalizzare le modalità di finanziamento dell'Autorità portuale regionale e modificare le disposizioni che regolano la partecipazione dei componenti dei comitati portuali per facilitarne il funzionamento;
4. È necessario potenziare la dotazione organica dell'Autorità in relazione alle nuove funzioni ad essa attribuite;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 1 del 12 gennaio 2018 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.