Menù di navigazione

Legge regionale 26 ottobre 2016, n. 72

Disposizioni per il potenziamento dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 26 ottobre 2016

Art. 3
Composizione del comitato portuale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 23/2012
1. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 23/2012 è sostituito dal seguente:
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale e dell’assessore regionale competente in materia di trasporti, il comitato portuale è presieduto dal sostituto del Presidente della Giunta regionale o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal sostituto dell’assessore regionale competente in materia di trasporti.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 1 del 12 gennaio 2018 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.