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Legge regionale 18 ottobre 2016, n. 71

Disposizioni in materia di trasporto di salme e di cadaveri. Modifiche alla l.r. 18/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, del 26 ottobre 2016





PREAMBOLO

Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri);


Considerato quanto segue:


1. Al fine di una corretta gestione del trasporto di salme e di cadaveri all’interno del territorio regionale, è opportuno introdurre nella l.r. 18/2007 due disposizioni, recentemente soppresse dalla legge regionale 9 agosto 2016, n. 58 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2016), concernenti l’osservazione della salma presso appositi spazi delle strutture adibite al commiato ed il trasferimento di cadavere dal luogo del decesso all’obitorio;


Approva la presente legge


Art. 1
Trasporto di salme. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 18/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri), dopo le parole: “
servizio mortuario delle strutture ospedaliere
” sono aggiunte le seguenti: “
o presso idonei spazi delle strutture adibite a commiato
”.
Art. 2
Trasporto di cadavere. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 18/2007
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 18/2007 dopo le parole: “
dal luogo del decesso
“ sono inserite le seguenti: “
all’obitorio,
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.