Menù di navigazione

Legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) relative alla seconda variazione al bilancio 2016.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 5 ottobre 2016

Art. 6
Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana. Inserimento dell'articolo 26 sexies nella l.r. 82/2015
1. Dopo l'articolo 26 quinquies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
Art. 26 sexies Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana
1. Per l'anno 2016, al fine di consentire il completo finanziamento delle domande presentate dalle imprese risultate ammissibili al bando pubblicato in attuazione delle disposizioni di cui all'
articolo 59, comma 2, della l.r. 86/2014
, è autorizzata la spesa di euro 150.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.
2. Per il perseguimento delle medesime finalità di cui all’
articolo 59, comma 2, della l.r. 86/2014
, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, nell’anno 2017, contributi fino all’importo massimo di euro 1.000.000,00 tramite la pubblicazione di un ulteriore bando a sostegno delle micro, piccole e medie imprese come individuate dall’
articolo 59, comma 4, della l.r. 86/2014
.
3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le tipologie di intervento per la concessione dei contributi di cui al comma 2, definendo le relative modalità di attribuzione alle micro, piccole e medie imprese proprietarie degli impianti o gestori degli stessi o di impianti e di attrezzature di servizio.
4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2017.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.