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Legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) relative alla seconda variazione al bilancio 2016.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 5 ottobre 2016

Art. 30
Contributo finanziario. Inserimento dell'articolo 32 septies nella l.r. 82/2015
1. Dopo l'articolo 32 sexies della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:
Art. 32 septies Contributo finanziario
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio un contributo straordinario ai fini della gestione provvisoria commissariale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato con riferimento alla definitiva quantificazione del disavanzo economico-finanziario risultante dalla chiusura della gestione commissariale, fino alla concorrenza massima di euro 200.000,00 ed è erogato anche in più soluzioni.
3. Per l'attuazione del presente capo è autorizzata la spesa massima di euro 200.000,00 per l’anno 2016, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.