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Legge regionale 4 ottobre 2016, n. 67

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) relative alla seconda variazione al bilancio 2016.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 5 ottobre 2016

Art. 2
Interventi sul porto di Marina di Carrara. Inserimento dell'articolo 26 bis nella l.r. 82/2015
1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) è inserito il seguente:
Art. 26 bis Interventi sul porto di Marina di Carrara
1. La Regione concorre finanziariamente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione delle aree tra il porto di Marina di Carrara e la città, con riferimento alla riqualificazione del sistema viario e di accesso al porto, attraverso l’erogazione all’Autorità portuale di Marina di Carrara di contributi straordinari, per un importo massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037, per il concorso al rimborso degli oneri di ammortamento derivanti dalla contrazione di finanziamenti da parte della stessa Autorità portuale, previa stipula di specifico accordo di programma, sulla base delle fasi di realizzazione degli interventi.
2. Nell’accordo di programma di cui al comma 1 sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse e, in particolare, l’eventuale rideterminazione del contributo regionale a seguito dell’abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2018.
4. Ai sensi dell’
articolo 14, comma 5, della l.r. 1/2015
, agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall’anno 2019 e fino al 2037, si provvede con legge di bilancio.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.