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Legge regionale 3 ottobre 2016, n. 66

Nomine e designazioni di competenza della Regione. Modifiche alla l.r. 5/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 3 ottobre 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le Pari opportunità, espresso nella seduta del 26 settembre 2016;


Considerato quanto segue:


1. Si rende necessario consentire alla commissione consiliare competente di esprimere il parere di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008 , anche nei casi in cui la nomina debba prendere atto della designazione da parte di soggetti terzi e questa non pervenga nei termini utili per l’espressione del parere stesso;


2. Al fine di semplificare il procedimento di individuazione del soggetto da nominare o designare, viene stabilito che la titolarità di un incarico disciplinato dalla l.r. 5/2008 non costituisca impedimento all’assunzione di un ulteriore incarico qualora sia previsto il solo gettone di presenza non superiore a 30,00 euro a seduta giornaliera, viene portato a tre il numero di incarichi attribuibili alla stessa persona relativamente alla carica di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile e si riducono i casi di limitazione per l'esercizio degli incarichi previsti dalla l.r. 5/2008 ;


3. Occorre prevedere che il termine per l’avvio delle procedure per la sostituzione di un componente di un organo cessato dalla carica decorra dalla data di effettiva conoscenza della cessazione dell’incarico da parte dell’organo regionale che ha effettuato la nomina;


4. Qualora l’incarico cessato sia relativo ad un soggetto nominato a seguito di designazione effettuata da soggetti esterni alla Regione, l’organo regionale competente provvede, entro quindici giorni dalla notizia della cessazione, alla richiesta di una nuova designazione allo stesso soggetto designante;


5. Per poter provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi si stabilisce l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.