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Legge regionale 16 settembre 2016, n. 65

Iniziativa di solidarietà della Regione Toscana a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 23 settembre 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visti l'articolo 2 e l'Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visti l'articolo 3, comma 1, l'articolo 4 e l'articolo 11 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 – 2018);


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 15 dicembre 2015, n. 85 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2016-2017-2018);


Considerato quanto segue:


1. I territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016, alle ore 3,36 circa, da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato un grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;


2. Tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di numerose vite umane, nonché feriti, dispersi e sfollati, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;


3. La Regione Toscana, nelle ore immediatamente successive all’evento sismico, ha attivato le proprie strutture di protezione civile, ivi compresa la colonna mobile regionale, al fine di portare soccorso alle popolazioni colpite;


4. La Regione Toscana ritiene doveroso manifestare il proprio concreto sostegno alle popolazioni colpite anche tramite lo stanziamento di un contributo finanziario straordinario da destinare ad interventi a favore delle popolazioni colpite dall’evento calamitoso, nonché attraverso uno o più contributi deliberati dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sempre in favore delle popolazioni colpite, finanziati dal fondo iscritto nel bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 27 ter della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), fondo alimentato dai risparmi conseguiti mediante l’applicazione del contributo di solidarietà sugli assegni vitalizi in erogazione agli ex consiglieri regionali, nonché dal fondo speciale per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi di iniziativa del Consiglio del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’anno 2016;


5. In considerazione della gravità della devastazione, ed al fine di potenziare il sostegno complessivo della comunità toscana, appare altresì opportuno che la Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali, promuova una raccolta di fondi sul territorio regionale e sensibilizzi soggetti pubblici e privati alla contribuzione;


6. Appare necessario incaricare la Giunta regionale di attivare le opportune intese con le istituzioni locali e con il Dipartimento della Protezione civile per la concreta individuazione degli interventi a cui destinare le somme raccolte, nonché stabilire le relative modalità di versamento e di rendicontazione;


7. È infine opportuno, in considerazione dell’urgenza a disporre, provvedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.