Menù di navigazione

Legge regionale 9 agosto 2016, n. 59

Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere b) e m), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 );


Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n.22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);


Visto il parere istituzionale, favorevole con osservazioni, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 21 luglio 2016;


Considerato quanto segue:


1. La Fondazione Sistema Toscana, costituita dalla Regione Toscana dal 2004, ha svolto un ruolo di primo piano nell'ambito della promozione del territorio regionale e della sua identità con strumenti di comunicazione digitale integrata. Dal 2010, dopo la fusione con Mediateca Regionale Toscana, ha sviluppato e tuttora sostiene le attività in campo cinematografico ed audiovisivo, riportando importanti risultati sul territorio;


2. La Fondazione Sistema Toscana ha ampliato le proprie competenze ed attività a supporto dell'amministrazione regionale, acquisendo un'importanza strategica sempre più rilevante, sia in termini di impegno finanziario, sia in termini di più stretta interlocuzione con l'amministrazione regionale per le politiche di settore;


3. Il progressivo potenziamento del ruolo della Fondazione Sistema Toscana ha comportato l'avvio di un percorso volto a rafforzare il ruolo di governo della Regione all'interno della Fondazione stessa realizzatosi principalmente, attraverso alcune modifiche statutarie, nell'ambito della composizione del consiglio di amministrazione, i cui membri sono interamente nominati dal Consiglio regionale;


4. Alla luce di questi cambiamenti si rende opportuno rivisitare la normativa vigente ai fini di una più efficiente razionalizzazione dell’azione regionale e dell'impiego delle risorse destinate alla Fondazione Sistema Toscana adottando uno schema di più stretta interconnessione funzionale tra l'amministrazione regionale e la Fondazione Sistema Toscana tale da caratterizzare la Fondazione come una articolazione interna “in house” della Regione;


5. In questo nuovo quadro evolutivo si evidenzia l'esigenza di caratterizzare il rapporto funzionale tra l'amministrazione regionale e la Fondazione Sistema Toscana attraverso la previsione di indirizzi regionali annuali per l'attività e la gestione, nonché di puntuali forme di controllo coerenti con il diritto europeo e la legislazione nazionale in materia di organismi “in house providing”;


6. Lo statuto della Fondazione Sistema Toscana deve necessariamente essere adeguato alle nuove disposizioni, secondo le procedure della l.r. 20/2008 , in base alle quali la Giunta regionale approva lo schema dello statuto previo parere della competente commissione consiliare;


7. Il parere della Prima commissione consiliare è stato accolto ed è stato adeguato conseguentemente il testo della presente legge;


Approva la presente legge

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.