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Legge regionale 9 agosto 2016, n. 59

Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016

Art. 3
Controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana. Inserimento dell'articolo 44 ter nella l.r. 21/2010
1. Dopo l’articolo 44 bis della l.r. 21/2010 , è inserito il seguente:
Art. 44 ter Controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana
1. La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana attraverso la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti da parte del Consiglio regionale e il controllo dei seguenti atti:
a) bilancio di previsione;
b) bilancio di esercizio;
c) programma annuale di attività;
d) atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali;
e) atti di gestione straordinaria del patrimonio;
f) atti relativi alla dotazione organica;
g) contratti di consulenza.
2. Il consiglio di amministrazione della Fondazione Sistema Toscana nomina il presidente, il direttore generale e il comitato scientifico. Il presidente è nominato tra i componenti del consiglio di amministrazione.
3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1, lettere a) e c), previo parere della competente commissione consiliare, e stabilisce l'ammontare del finanziamento annuale delle attività della Fondazione Sistema Toscana. Il bilancio di previsione è approvato, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni dalla ricezione. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
4. Il bilancio di esercizio è trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale che lo approva entro sessanta giorni dalla ricezione.
5. La Giunta regionale esprime il proprio parere sugli atti di cui al comma 1, lettere da d) a g), entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali si prescinde dal parere. Il parere negativo della Giunta regionale comporta il rinvio dell'atto al Consiglio di amministrazione per il suo adeguamento alle prescrizioni impartite.
6. La Giunta regionale può esercitare il controllo su ogni atto della Fondazione Sistema Toscana
ulteriore rispetto agli atti di cui al comma 1. Il controllo ha per oggetto la rispondenza degli atti agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 44 bis.
7. La Giunta regionale può disporre ispezioni e controlli sulla Fondazione Sistema Toscana in qualsiasi momento.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.