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Legge regionale 9 agosto 2016, n. 57

Disposizioni in materia di dotazione organica dell’ufficio stampa del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 9/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016

Art. 2
Organizzazione. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 9/2011
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 9/2011 è sostituito dal seguente:
4. Il Segretario generale individua la struttura competente all’attività di segreteria e di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nonché alla gestione delle risorse finanziarie assegnate all’Ufficio stampa e all’adozione degli atti in ordine alla stipula di contratti e convenzioni funzionali all'efficace svolgimento dei compiti dello stesso, nell'ambito delle direttive generali impartite dall'Ufficio di presidenza.
”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 9/2011 è aggiunto il seguente:
4 bis. Nel caso in cui l’incarico di capo ufficio stampa sia attribuito ad un dirigente del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, le attività di cui al comma 4 sono svolte dalla struttura ad esso assegnata.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.