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Legge regionale 2 agosto 2016, n. 50

Disposizioni sulle procedure, sui requisiti autorizzativi di esercizio e sui sistemi di accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche alla l.r. 51/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 5 agosto 2016

Art. 20
La Commissione regionale per la qualità e la sicurezza. Modifiche all'articolo 40 della l.r. 51/2009
1. Al comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 51/2009 le parole: “
Ai sensi dell’
articolo 92 della l.r. 40/2005
, il Consiglio sanitario regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Giunta regionale
”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 51/2009 le parole: “
e gli indicatori per i vari livelli del sistema di valutazione
” sono soppresse.
b bis) esprime parere sui requisiti e sui relativi criteri per i vari livelli di valutazione disciplinati dagli atti della Giunta regionale
;”.
4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 51/2009 dopo le parole: “g
ruppo regionale di
valutazione
” sono aggiunte le seguenti: “
e del gruppo di verifica
”.
5. Il comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 52/2009 è sostituito dal seguente:
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la composizione della commissione di cui al comma 1 garantendo la presenza degli esperti regionali in materia di qualità, di gestione del rischio clinico e di valutazione delle performance del sistema sanitario regionale e degli esperti designati dai produttori privati e pubblici, tenendo conto dei vari livelli e complessità delle strutture sanitarie.
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 40 della l.r. 52/2009 è aggiunto il seguente:
4 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione dei rimborsi spese spettanti ai componenti della commissione che non risultano dipendenti della Regione e degli enti del servizio sanitario regionale, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.