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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 82
Modalità di inoltro dell' istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali. Inserimento dell'articolo 123 bis nella l.r. 30/2015
1. Dopo l'articolo 123 della l.r. 30/2015 è inserito il seguente:
Art. 123 bis
Modalità di inoltro dell' istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali
1. L' istanza di nulla osta e lo studio di incidenza relativo ad interventi e progetti, non soggetti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale (VIA), sono inoltrati all'autorità competente per il tramite:
a) dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi dell'
articolo 36 della l.r. 40/2009
,
Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112
, convertito con modificazioni dalla
Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133
) e dell'
articolo 132, comma 2 della l.r. 65/2014
;
b) dello sportello unico per l'edilizia (SUE) ai sensi dell'articolo 132, comma 1, della
l.r. 65/2014;
c) delle unioni di comuni per gli interventi disciplinati dalla
l.r. 39/2000
e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana).
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ciascuno per la rispettiva competenza, trasmettono immediatamente e in modalità telematica, l'istanza di nulla osta e lo studio d'incidenza alla autorità competente verificandone, in accordo con quest'ultima, la correttezza formale entro trenta giorni dal loro ricevimento. Decorso inutilmente tale termine l'istanza per il rilascio del nulla osta e lo studio d'incidenza si intendono correttamente presentati.
3. Qualora l'autorità competente rilevi l'incompletezza della documentazione presentata, ne dà tempestiva comunicazione in modalità telematica ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), b) e c), precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.