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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 80
Disposizioni transitorie. Sostituzione dell’articolo 121 della l.r. 30/2015
1. L'articolo 121 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 121
Disposizioni transitorie
1. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui all’articolo 102, comma 2, restano in vigore la deliberazione della Giunta regionale 6 aprile 1998, n. 331 (Approvazione norme attuative della
l.r. 7/98
“Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale”) e la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 1998, n. 613 (
L.r. 7/1998
– Approvazione modelli tesserino di riconoscimento e distintivo della guardie ambientali volontarie).
2. I procedimenti amministrativi per la nomina a GAV in corso al 31 dicembre 2015 proseguono secondo le disposizioni dell'
articolo 10, comma 3 della l.r. 22/2015
. Sono fatte salve le idoneità acquisite e gli elenchi provinciali delle GAV approvati fino alla data di entrata in vigore della
l.r. 48/2016
. Gli elenchi sono resi disponibili dalle province alla struttura regionale competente ai fini della tenuta dell'elenco degli idonei e del registro delle GAV di cui all'articolo 102, comma 1, lettere c) ed e).
3. Le GAV che abbiano conseguito la nomina sino alla data di entrata in vigore della
l.r. 48/2016
esercitano le proprie funzioni secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al titolo V.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.