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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 75
Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituiti ai sensi della l.r. 49/1995 . Sostituzione dell’articolo 113 della l.r. 30/2015
1. L'articolo 113 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 113
Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituiti ai sensi della
l.r. 49/1995
1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti anche gli enti locali e gli enti parco regionali interessati, sottopone a verifica i parchi provinciali e le aree naturali protette di interesse locale (ANPIL) istituite ai sensi della
l.r. 49/1995
, valutando esclusivamente la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6.
2. In esito alla verifica di cui al comma 1:
a) il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua i territori dei parchi provinciali e le ANPIL, o porzioni di esse, da proporre quali SIC o ZPS, ai sensi dell’articolo 73;
b) la Giunta regionale individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove riserve regionali, anche sulla base delle proposte delle province e della città metropolitana formulate d’intesa con i comuni;
c) gli enti parco regionali, anche d’intesa con le province ed i comuni interessati, propongono al Consiglio regionale l’inclusione dei parchi provinciali e delle ANPIL ecologicamente connesse nel territorio tutelato di competenza.
3. I territori dei parchi provinciali e le ANPIL che all’esito della valutazione di cui al comma 1, non presentino i requisiti per essere inseriti nel sistema regionale delle aree protette o nel sistema regionale della biodiversità sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e possono ricevere specifica tutela nell’ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.
4. Fino all’approvazione degli atti che concludono i procedimenti avviati ai sensi del comma 2, restano fermi le ANPIL ed i parchi provinciali istituiti ai sensi
della l.r. 49/1995
, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla stessa
l.r. 49/1995
.
5. Fino alla scadenza del termine previsto al comma 1, ai parchi provinciali e alle ANPIL continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla
l.r. 49/1995
. Decorso tale termine senza che sia stata promossa la procedura di verifica, le aree interessate possono ricevere tutela nell’ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.
6. Le aree individuate ai sensi dei commi 3 e 5 sono espunte dallo stato di consistenza del patrimonio naturalistico definito ai sensi dell'articolo 12.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.