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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 74
Disposizioni transitorie per i procedimenti amministrativi di competenza degli enti parco regionali e delle province. Disposizioni transitorie in materia di piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell’ente parco. Modifiche all’articolo 112 della l.r. 30/2015
1. La rubrica dell’articolo 112 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente: “
Disposizioni transitorie per i procedimenti amministrativi concernenti le aree protette. Disposizioni transitorie in materia di piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell’ente parco
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 112 della l.r. 30/2015 le parole: “
secondo le disposizioni di cui alla
l.r. 49/1995
,
l.r. 24/1994
e l.r. 65/1997
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
.” sono sostituite dalle seguenti: “c
on le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di avvio dei medesimi procedimenti.
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 112 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
2. I procedimenti amministrativi relativi alle riserve naturali regionali in corso all'entrata in vigore della presente legge si concludono con le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti al momento dell'avvio dei medesimi procedimenti
.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.