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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 71
Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l’adeguamento degli atti delle riserve naturali regionali. Modifiche all’articolo 109 della l.r. 30/2015
1. Il comma 1 dell’articolo 109 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
1. La Regione provvede entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della l.r. .48/2016, all’adozione dei regolamenti delle riserve naturali regionali ai sensi degli articoli 49 e 50.
2. Al
comma 2 dell’articolo 109 della l.r. 30/2015
le parole: “all’adeguamento di cui al comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “all’adozione dei regolamenti ai sensi del comma 1,
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.