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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 67
Requisiti per la nomina a GAV. Sostituzione dell’articolo 104 della l.r. 30/2015
1. L'articolo 104 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 104
Requisiti per la nomina a GAV
1. Ai fini dell'ammissione agli esami per il conseguimento della idoneità alla nomina a GAV gli aspiranti presentano domanda alla struttura regionale competente dichiarando sotto la propria responsabilità:
a) di godere dei diritti civili e politici;
b) di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico-venatoria e ittica.
2. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1 è immediatamente comunicata dai soggetti organizzatori alla struttura regionale competente alla tenuta del registro delle GAV e comporta la decadenza dalla nomina a GAV e la cancellazione dall'elenco degli idonei.
3. Ai fini della corretta tenuta dell'elenco degli idonei e del registro delle GAV, le associazioni di cui all'articolo 101, comma 2, lettera b), comunicano alla Regione la perdita della qualifica di associato da parte, rispettivamente, dell'idoneo o della GAV.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.