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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 63
Servizio volontario di vigilanza ambientale. Sostituzione dell’articolo 101 della l.r. 30/2015
1. L'articolo 101 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 101
Servizio volontario di vigilanza ambientale
1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale toscano favorendone l'integrazione, nel quadro delle pubbliche funzioni, come membri del servizio volontario di vigilanza ambientale.
2. Ai fini del comma 1, il servizio volontario di vigilanza ambientale già disciplinato con
legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7
(Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale) abrogata dalla presente legge, è svolto mediante atto di nomina della Regione e previo
conseguimento della qualifica di guardia ambientale volontaria, di seguito denominata “GAV”, tramite:
a) cittadini singoli;
b) cittadini aderenti alle associazioni di volontariato ambientale iscritte al registro di cui all’
articolo 4 della l.r. 28/1993
, nonché alle associazioni riconosciute ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 13 della l. 349/1986
;
c) guardie venatorie volontarie, istituite ai sensi dell’
articolo 52 della l.r. 3/1994
.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.