Menù di navigazione

Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 61
Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 94 della l.r. 30/2015
1. Il comma 7 dell’articolo 94 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
7. Chiunque violi i divieti di cui al all’articolo 80, comma 2, nonché i limiti posti ai sensi dello stesso articolo 80, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10,00 euro a 60,00 euro per ogni esemplare raccolto eccedente i limiti consentiti, fino ad un massimo di 210,00 euro
.”.
2. Il comma 8 dell’articolo 94 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
8. Chiunque violi i divieti o gli obblighi previsti dalle misure di conservazione di cui all’articolo 74, comma 2, lettera a), ed all’articolo 83, comma 2, nonché dalle misure e prescrizioni di cui all'articolo 84 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro.
”.
3. Il comma 11 dell’articolo 94 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
11. All’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la Regione o l’ente parco nel cui territorio sia stata accertata la violazione, fatte salve le violazioni di cui al comma 10 che sono applicate dagli enti competenti all'effettuazione della valutazione di incidenza come individuati ai sensi dell'articolo 88.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.