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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 59
Soggetti competenti alla sorveglianza e controllo. Sostituzione dell’articolo 92 della l.r. 30/2015
1. L'articolo 92 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 92
Soggetti competenti alla sorveglianza e controllo
1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti ed organi di cui all'
articolo 6, comma 1, della l.r. 81/2000
, la Regione, l’ente parco regionale ed i comuni, per quanto di competenza, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sul
rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 56.
2. Gli enti di cui al comma 1 per l’esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono altresì avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.